Lo sviluppo delle reti informatiche e telematiche hanno prodotto grandi cambiamenti nelle dinamiche dei rapporti umani sia a livello tecnologico ma anche sul piano relazionale sociale e culturale.
I vantaggi di questo sono la possibilità di comunicare e informare
Ma lo svantaggio è il proliferare di nuove condotte criminose.
La Convenzione di Budapest (23 novembre 2001) del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica è stato il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, con l’obiettivo di realizzare una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l’adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata.
La Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 23.11.2001 (ratificata dall’Italia con la legge n. 48 2008) definisce i cyber crimes ogni tipo di violazione penale commessa per mezzo, con l’ausilio e/o avente ad oggetto un sistema o programma informatico.
La Convenzione prevede l’adozione, in ambito nazionale, di misure normative ad hoc di diritto penale, nell’ottica dello sviluppo di una politica comune finalizzata alla protezione delle società dei vari Stati dai crimini informatici nonché nell’ottica di una maggiore cooperazione internazionale.
Nel 2001 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale, una Comunicazione intitolata “Creare una Società dell’Informazione più sicura incrementando la Sicurezza delle Infrastrutture dell’Informazione mediante la lotta alla Criminalità Informatica” relativamente a specifici computer crimes, quali i crimini economici, l’accesso non autorizzato ed il sabotaggio.
Si discutono le misure strategiche in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione per la protezione dei dati e la prevenzione della criminalità informatica.
Misure da adottare sono la sensibilizzazione e la prevenzione, favorendo un sistema comune di segnalazione ed informazione con rafforzamento da parte degli Stati membri dei propri organismi di intervento in caso di emergenza informatica e coordinamento delle attività dei medesimi; fornendo sostegno tecnologico alle attività di ricerca e sviluppo in materia di sicurezza.
Nel 2007 la Commissione Europea approva una politica generale di lotta contro la cibercriminalità, l’insieme degli “atti criminali commessi contro reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o avvalendosi di tali reti e sistemi”.
I reati tradizionali attraverso le reti elettroniche sono la frode informatica e la falsificazione, il Phishing, il furto di identità, lo spam. La pubblicazione sul web di contenuti illegali può riguardare il materiale pedopornografico e l’incitamento al razzismo.
Il phishing è la Truffa informatica che permette di carpire, attraverso un’e-mail, i dati di accesso personali alla propria banca online. Una E- mail su casella di posta elettronica segnala problemi al sistema della home banking, con la richiesta/invito a cliccare sul link indicato nella mail e a digitare la “user-id” e la “password” di accesso all’home banking.
Successivamente un pop-up informa della impossibilità a connettersi. Questo comporta un alto rischio di accesso ai dati personali e al conto bancario.
La polizia Postale ha sollecitato l’ Associazione bancaria italiana ad avvertire le banche e quindi i clienti a non digitare codici personali se vi ravvisano tali segnali.
La frode informatica è regolata dall’art. 640‐ter “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Nel 2012 si è registrato un aumento dei computer crimes per sofisticate tecniche di aggressione informatica, ossia la clonazione di carte di credito clonate e crimini commessi nell’ambito dell’online banking (i dati riportano che in Germania circa duemila casi nel 2008 ad oltre cinquemila casi nel 2010, con un incremento del 207 % e perdite nette stimabili in 66 milioni di euro; ed ancora, nel Regno Unito, i casi di accesso abusivo al conto bancario sono parimenti aumentati del 207% tra il 2008 e il 2009).
Altri dati rilevati riguardano lo spaccio di dati personali, il furto d’identità, la diffusione di virus e troian (che solo nell’anno 2009 risultavano avere infettato oltre sei milioni e settecentomila computer), gli accessi abusivi agli account presenti sui social network (a titolo esemplificativo, ogni giorno vengono chiusi dai 250.000 ai 600.000 account Facebook a causa di illeciti tentativi di accesso).
Nel 2012 la Commissione Europea presenta al Consiglio e al Parlamento Europeo una Comunicazione (Comunicazione del 28.3.2012) intitolata “Lotta alla criminalità nell’era digitale: istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica” al fine di rafforzare l’azione di contrasto dei reati informatici nonché istituire un Centro per la lotta alla criminalità informatica a tutela dei cittadini e delle imprese europee
La prima vera normativa contro l’emergente fenomeno dei cyber crimes è stata la legge 547/93 (“Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice Penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”).
Precedentemente a questa legge molti pochi interventi sono stati fatti in materia di repressione ai reati informatici, soprattutto per quel che riguarda il periodo sino agli anni ’90.
Con la legge 547/93 si pongono le basi per una reale lotta al crimine informatico.
Il legislatore introduce nuove forme di reato informativo inserendole all’interno del codice penale.
Nuove fattispecie di reato sono rappresentate da:
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose allorché un programma informatico venga alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero sia impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (art. 392 c.p.)
Attentato ad impianti di pubblica utilità che si concretizzi in un danneggiamento o distruzione di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero di dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti (art. 420 c.p.8)
Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (artt. 616, 617-quater, 617- quinquies, 617-sexies c.p.)
Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)
Trasmissione a distanza di dati (art. 623-bis c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- bis c.p.9 )
Frode informatica (art. 640-ter c.p).
Dal punto di vista criminologico l’analisi risulta vasta e particolarmente interessante, perché ha aperto scenari sorprendenti per quanto riguarda le tecniche operative per le indagini investigative e i mezzi attraverso cui si effettua l’attività di investigazione.
La criminalistica e le scienze forensi sono, di fatto, discipline relativamente giovani per il nostro paese, ma entrate in primo piano per esaminare, analizzare e interpretare sul campo, come l’evoluzione tecnologia si interagisca sull’area criminale al fine di ricostruire l’episodio criminoso, costituente il reato e l’identificazione del artefice.
L’ampia diffusione delle nuove tecnologie rende necessaria la protezione e la tutela dei minori anche dai rischi dell’adescamento online . Questo fenomeno è conosciuto come “grooming ” (dal verbo “to groom “, curare), vale a dire la tecnica usata dai pedofili per entrare in contatto con i propri interlocutori;
È di 38 arresti e 428 denunce per adescamento di minori online, produzione, diffusione e commercializzazione on line di materiale pedopornografico, il bilancio delle attività della polizia postale nel 2014. Sono invece 1.745 i siti internet, su 18.774 monitorati, inseriti nella black ist delle forze di polizia. Il dato è contenuto nel bilancio dell’attività condotta dalla polizia postale nell’anno appena concluso.
Quanto al cyberbullismo, nel 2014 sono stati più di 300 i casi di prepotenze on line compiute da minori contro minori trattati dagli esperti della Postale, il doppio dei casi dell’anno precedente. 28 sono invece i minori denunciati all’autorità giudiziaria che nel 2014 hanno fatto circolare immagini sessuali di compagni di classe e hanno perseguitato o deriso sui socialnetwork i coetanei.