L’episodio accaduto in Veneto, in cui un imprenditore si era infettato da un paziente in Serbia ed aveva fatto ritorno nella sua regione senza sapere di essere stato contagiato, di per sé, non è una notizia nuova. Quello che ha destato la mia attenzione è stato apprendere la notizia successiva: il soggetto si reca in ospedale perchè inizia ad accusare dei sintomi respiratori e gli viene diagnosticata l’infezione da Covid-19. A quel punto i sanitari gli “propongono” il ricovero, che egli non accetta e fa ritorno al proprio domicilio, dove non rispetta la quarantena ma va in giro a diffondere, probabilmente, ad altri, l’infezione.
A questo punto mi vengono in mente delle considerazioni.
Qualsiasi ricovero ospedaliero ha carattere di volontarietà, ma, purtroppo, spesso noi psichiatri ci troviamo di fronte ad una situazione di urgenza in cui il paziente, affetto da un grave disagio psichico, neghi il consenso alle cure, oppure tali cure non possano essere praticate ambulatorialmente, ma egli non dia il consenso al ricovero. Posto che si debba cercare di recuperare il consenso fino alla fine, il Trattamento Sanitario Obbligatorio ( TSO), ossia un trattamento sanitario senza il consenso del paziente, rimane il ricovero da attuarsi in condizioni estreme.
L’istituto per l’ASO ( Accertamento Sanitario Obbligatorio) e per il TSO, però, non è previsto solo per le malattie psichiatriche, ma anche per altri casi stabiliti dalla legge. Mi riferisco a:
1. le malattie infettive e diffusive (ex art. 253 T.U. delle leggi sanitarie, n. 1265/1934 e D.M. 5 luglio 1975), per le quali esiste l’obbligo di notifica, di visite preventive, di vaccinazione a scopo profilattico, di cura attuata mediante l’isolamento domiciliare, ricovero in reparti ospedalieri ecc.;
2. le malattie veneree in fase contagiosa di cui all’art. 6 della legge n. 837 del 25/07/1956 (blenorragia, ulcera molle, lue, linfogranulomatosi inguinale), per le quali si obbliga il paziente che rifiuta le cure a sottoporsi al trattamento radicale e alle altre misure idonee per evitare il contagio, come il ricovero ospedaliero fino a che non siano scomparse le manifestazioni contagiose.
Dunque, esistono delle condizioni cliniche ( non psichiatriche) di estrema gravità in cui non si tratta solo di occuparsi della cura della salute del singolo, ma anche dell’obbligo da parte dei sanitari che ne siano venuti a conoscenza, di prevenire il contagio di altri.
In una realtà piccola come quella dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, grazie alla solerzia e alla perizia dei sanitari, dei T.S.O. per infezione da Covid-19 sono stati attuati, non solo per la cura della singola persona, ma anche e soprattutto per evitare la possibile diffusione del contagio.